Il cash accounting (chiamato anche Regime opzionale dell’Iva per cassa) è il regime Iva che consente all’imprenditore o al lavoratore autonomo che fattura meno di 2 milioni di euro annui di posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso.
Possono aderirvi i contribuenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni. Possono scegliere l’Iva per cassa anche gli enti non commerciali, relativamente alla attività commerciale eventualmente svolta.
La scelta del nuovo regime si desume direttamente dal comportamento concludente del contribuente. L’opzione va comunicata nella dichiarazione Iva relativa all’anno di prima applicazione.
Il vantaggio consiste nel non dover anticipare l’imposta, che viene versata dopo averla incassata: l’imposta per cessioni di beni e prestazioni servizi diventa così esigibile soltanto al pagamento della fattura.
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Modalità di incasso
Secondo quanto previsto dalla normativa le fatture, anche quando non incassate, devono essere registrate nel mese di emissione. L’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari che comporta la cessazione del regime. Della relativa Iva, invece, si deve tener conto al momento della liquidazione relativa al periodo di incasso: il versamento all’erario va effettuato quindi entro il giorno 16 del mese successivo all’incasso. Se l’incasso di una fattura avviene soltanto parzialmente, l’Iva sarà esigibile in proporzione alla somma incassata o pagata. In ogni caso l’Iva diventa esigibile e quindi deve essere inserita nella liquidazione periodica. Va ricordato tuttavia che è importante che nelle fatture emesse sia chiaramente indicato che quella in oggetto è una «Operazione con Iva a esigibilità differita ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012 numero 83».
Non applicabilità
Occorre inoltre sottolineare che questo regime contabile non può essere applicato dai soggetti che si avvalgono di alcuni regimi speciali. Tra questi ricordiamo il commercio di sali e tabacchi, l’editoria, la telefonia, la vendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, le attività di intrattenimento e giochi, la rivendita di beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, le attività di agenzia di viaggi e turismo, le attività agricole e di agriturismo. Il superamento del limite dei 2 milioni di euro annui comporta la non applicazione dell’esigibilità differita per tutte le operazioni effettuate dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato.